Italia e Cina. Il diritto e il futuro. La scienza, le nuove tecnologie e la necessità di regole condivise

Italia e Cina. Il diritto e il futuro. La scienza, le nuove tecnologie e la necessità di regole condivise
Oliviero Diliberto

Autore: Oliviero Diliberto

Già Ministro della Giustizia; professore ordinario di Diritto romano e già preside della Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” di Roma; chair professor presso la Zongnan University of Economics and Law di Wuhan. Con il suo lavoro ha dato un decisivo contributo alla nascita e allo sviluppo del diritto civile cinese, ispirato alla tradizione giuridica occidentale di Civil Law.

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La cooperazione sino-italiana ha a che fare, come ovvio, innanzi tutto con gli scambi economici e tecnologici. Ora, io non sono un economista, né uno scienziato, né mi occupo di tecnologie avanzate. Sono un giurista, ma da più di venticinque anni ho la fortuna di collaborare con la Repubblica Popolare Cinese proprio nel campo del diritto. Vorrei intervenire, dunque, sul ruolo che la scienza giuridica può svolgere nell’ambito della cooperazione italo-cinese e sull’importanza di regole condivise in quest’ambito.

Gli argomenti fondamentali che questa cooperazione evocano sono quelli della conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; delle innovazioni nei sistemi di produzione e trasformazione alimentare; degli impatti del cambiamento climatico e della riduzione dei rischi legati a disastri naturali; delle tecnologie avanzate di manifattura, con attenzione a digitalizzazione, automazione e materiali innovativi; delle coste, dei mari, degli oceani e, infine, delle scienze polari.

Si tratta di temi, tutti, che sembrano riecheggiare le parole già pronunciate l’11 novembre del 2024 dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (che tra l’altro ha svolto un importantissimo viaggio di Stato proprio in Cina): il nostro Presidente si soffermava sulla sicurezza alimentare, la tutela della salute e la necessità di una efficace lotta alla povertà. Ma il Presidente concludeva affermando che tutti i temi oggi all’ordine del giorno possono essere assorbiti (parole del Presidente) in un «argomento che li raccoglie tutti: il patrimonio culturale, che è come il giacimento di saggezza dell’umanità.  [Quando prevale] il patrimonio culturale, l’umanità si indirizza verso strade di progresso, di benessere, di serenità, di pace».

Dal canto suo, l’idea alta e ambiziosa di un “futuro condiviso dell’umanità” fu proposta dal Presidente Xi Jinping come prospettiva per il mondo già 15 anni fa. Il nostro pianeta va inteso, secondo Presidente Xi, come una “comunità” che include, eliminando barriere, muri, pregiudizi. Una comunità tra culture e civiltà diverse tra loro, che cooperano senza alcuna gerarchia, contrastando ogni visione egoistica del mondo.

D’altro canto, proprio la pandemia ci ha insegnato (o dovrebbe averci insegnato) che esistono sfide decisive per il nostro pianeta che si possono vincere soltanto attraverso la condivisione: della ricerca scientifica, delle informazioni, dei materiali, delle risorse. I virus non hanno confini. Il buco nell’ozono non ha confini. Lo scioglimento dei ghiacciai non ha confini. Le scorie nucleari non hanno confini. La risposta per il futuro dell’umanità non può dunque che essere di condivisione.

Per affrontare questi temi, si parla di “transizione gemella” (“Twin transition”), che integra transizione digitale ed ecologica. Una doppia sfida, ambiziosa e affascinante.

In questa sfida, dunque, il diritto è un’arma formidabile.

Non è un caso che ancora il Presidente Xi Jinping, a più riprese, si sia impegnato proprio nella definizione di una prospettiva, anche giuridica, per lo sviluppo della Cina: la RPC, infatti, nel pensiero del Presidente Xi, deve tendere alla costruzione di uno Stato di diritto. Governare il Paese secondo la legge (Rule of Law) è “strategia fondamentale” del PCC sin dal XVIII Congresso Nazionale.

Il diritto, dunque, può essere uno straordinario strumento di dialogo tra Occidente e Oriente. E in questo ambito Cina e Italia hanno sviluppato un dialogo fecondo che ha già prodotto importantissimi risultati, nella ricerca, nella formazione dei giovani talenti, nel tentativo di affrontare le sfide giuridiche che le scoperte scientifiche impongono tumultuosamente.

Da quando esiste il mondo, infatti, le scoperte scientifiche e tecnologiche precedono sempre la loro regolamentazione giuridica, che necessariamente interviene come conseguenza delle scoperte medesime.

Ma oggi vi è un radicale salto di qualità, perché l’irruzione del web (nelle sue molteplici declinazioni) ha bruscamente obbligato noi giuristi ad un ripensamento complessivo delle categorie giuridiche tradizionali. Si tratta di una rivoluzione che interroga nel profondo – e sconvolge – tutte le nostre categorie del pensiero, frutto di millenni di raziocinio umano.

Un esempio per tutti. La classificazione fondamentale delle cose, sin dal tempo delle Istituzioni del giurista romano Gaio (II sec. d. C.) era tra cose corporali e cose incorporali. Ma per due millenni le prime (quelle che si possono toccare, secondo la definizione dello stesso Gaio) rappresentavano la quasi totalità delle cose. Le cose incorporali (che non si possono toccare) erano pressoché inesistenti, residuali. Tutto il diritto era fondato sulla materialità, la corporalità. Oggi, il rapporto tra le due categorie di cose è radicalmente ribaltato. Le cose incorporali si sono eccezionalmente moltiplicate e rappresentano un immenso valore economico.

Tale rivoluzione impone, quindi, al giurista contemporaneo uno sforzo coraggioso. Andrà immaginato un sistema di regole giuridiche e morali, diritti, divieti e responsabilità, del tutto inedito, fondato su categorie di logica giuridica (e filosofica) completamente e coraggiosamente reinventate. È la sfida del futuro.

Il pianeta diventa ogni giorno più complesso e, al contempo, sempre più interconnesso: le nuove tecnologie hanno infatti azzerato le categorie di spazio e tempo che l’umanità ha coltivato per millenni. Ma a tutto ciò si aggiunge una sfida nuova. Il diritto dello spazio, della luna e degli altri corpi celesti. Altri scenari inediti. Altre categorie giuridiche da reimpostare o da adattare.

In una parola, tutte queste novità straordinarie chiedono, ancora una volta, prepotentemente, il diritto.

In questo senso, il codice civile cinese, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (il più recente tra i codici contemporanei), è, certamente, il più innovativo. Per questo, lo abbiamo immediatamente tradotto in italiano (la prima traduzione completa nel mondo ad opera della professoressa Huang Meiling), grazie alla collaborazione, ormai di molti anni, tra la Sapienza Università di Roma e la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan.

È l’unico codice civile, infatti, che regolamenta giuridicamente rivoluzione digitale e svolta ecologica (la “transizione gemella” di cui ho parlato in precedenza). Si occupa, infatti, della tutela della privacy, dei dati e del patrimonio virtuale della rete (artt. 111, 127, 1034-1039, 1194-1197), del diritto all’immagine (artt. 1018-1031), della proprietà intellettuale (artt. 123, 444, 600, 1185); regolamenta i contratti di trasferimento e consulenza per i servizi tecnologici (artt. 862 – 887); ma, al contempo, è attento in modo puntuale ai temi ambientali (artt. 1229-1235). Novità di straordinario interesse.

È il diritto del futuro, perché riesce a coniugare la plurimillenaria cultura cinese, il sistema giuridico di Civil Law e le radicali innovazioni scientifiche della nuova era. Tradizione e innovazione, dunque.

Ma il diritto, in questo mondo continuamente interconnesso, non dovrà più essere immaginato all’interno della sovranità nazionale di ogni Stato, ma come diritto globale, frutto di regole condivise. Il diritto, dunque, come una delle possibili declinazioni del “futuro condiviso dell’umanità”.

Perché il diritto costruisce ponti, tra le culture, le civiltà, le religioni, le ideologie.

Non è certamente un caso se i primi giuristi romani – di quel popolo, l’antica Roma, che ha letteralmente inventato la scienza giuridica come scienza specialistica, autonoma da tutte le altre – si chiamassero pontifices, pontefici: costruttori di ponti, dunque, capaci cioè di unire le due rive di un fiume e consentire così alle donne e agli uomini di incontrarsi tra loro.

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